<p style="text-align: justify;">di Antonio Baldari</p> <p style="text-align: justify;">BIVONGI <strong>–</strong> <em>“Con il presente </em><strong><em>Decreto</em></strong><em>, il Rev. Rutigliano è dichiarato colpevole del delitto di abuso di minore, con l’aggravante dell’abuso di dignità o ufficio”, commesso “nel periodo fra il 2006 e il 2008”</em>. Era questa è la dicitura per esteso posta al capo a) del punto 4., dell’ultima pagina del documento, licenziato dal <strong>Palazzo del Sant’Uffizio</strong> in data <strong>20 giugno 2011</strong> con cui si portò a conclusione il processo a carico di <strong>don Francesco Rutigliano</strong>, ex <strong>parroco di Bivongi e Pazzano</strong>, cittadine dell’<strong>Alto jonio </strong>calabrese ed insistenti nell’area ecclesiastico-giurisidizionale della <strong>diocesi</strong> di <strong>Locri-Gerace</strong>, nella <strong>provincia </strong>di<strong> Reggio Calabria</strong>; una sentenza di condanna per l’allora <strong>36enne sacerdote</strong>, originario di <strong>Altamura</strong>, in provincia di <strong>Bari</strong>, di cui si venne a conoscenza quattro anni orsono, <strong>ottobre 2011</strong>, proprio nelle ore immediatamente precedenti la visita del <strong>Santo Padre</strong>, <strong>Benedetto XVI</strong>, in terra di <strong>Calabria. </strong></p> <p style="text-align: justify;">Oggi, a distanza di oltre mille giorni da quel provvedimento adottato dal tribunale apostolico, ci si chiede cosa farà la <strong>Chiesa</strong> in merito a quello che fu uno dei casi più eclatanti registrati in <strong>Italia</strong> e configurabili tra gli oltre <strong>trecento</strong> finiti sotto la lente di ingrandimento della commissione giudicante formata proprio per dirimere le controversie coinvolgenti tanti rappresentanti del clero ed ancor’oggi molto attiva grazie alla spinta propulsiva di <strong>papa Francesco</strong> nel voler fare chiarezza su tali vicende…</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Gli abusi ebbero inizio già intorno al 2004 prima dell’ordinazione diaconale… </em></strong></p> <p style="text-align: justify;">Tra le quali quella relativa a don Rutigliano fu sin da subito destinata a segnare ulteriormente un limpido spartiacque nella lotta alla pedofilia per quanto riguarda il <strong>Vaticano</strong>, con quella sentenza il cui numero di protocollo è il <strong>197</strong> del <strong>2009</strong>, recante l’intestazione ufficiale della <strong><em>“Congregatio Pro Doctrina Fidei”</em></strong>, e che prende l’abbrivio con il punto 1, capo a), con il quale si attesta che <em>“Il Rev. Francesco Rutigliano, del Clero della Diocesi di Locri-Gerace, nato il </em><strong><em>13 dicembre 1974</em></strong><em> ed ordinato sacerdote il </em><strong><em>30 settembre 2006</em></strong><em>, venne accusato davanti a questo tribunale per </em><strong><em>abuso di minore in data 12 giugno 2009</em></strong><em>” per fatti accaduti “nel periodo fra il </em><strong><em>2006 </em></strong><em>e il </em><strong><em>2008”</em></strong><em>. “Gli abusi avrebbero avuto inizio già intorno al </em><strong><em>2004</em></strong><em>, </em><strong><em>prima dell’ordinazione diaconale dell’accusato</em></strong><em>”</em>.</p> <p style="text-align: justify;">Affermazioni forti sottoscritte dal <strong>delegato</strong>, <strong> Carlo Dezzuto</strong>; <strong>Monsignor Robert Deeley</strong>, in qualità di <strong>assessore</strong> e <strong>Mons. Krzysztof Nykiel</strong>, anch’egli assessore, nel porre il caso <em>de quo. </em>Che poi comincia a sciorinarsi sostenendo che si è dato <em>“luogo ad un processo amministrativo penale mediante la raccolta e l’esibizione di prove documentali e testimoniali, nonché con l’audizione diretta e il confronto fra presunta vittima e accusato</em> – si apprende – <em>nell’esame degli atti, anche senza considerare le testimonianze raccolte il denunciante è coerente e concorde nel descrivere in modo preciso i comportamenti del Rev. Rutigliano nei propri confronti, ribadendo particolari anche minuti”</em>…</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Divieto assoluto ad esercitare qualunque ministero pubblico per il periodo di quattro anni…</em> </strong></p> <p style="text-align: justify;">Nel corso del processo sono risultati <em>“Chiaramente dimostrate la fragilità e l’instabilità emotiva, psicologica ed esistenziale della presunta vittima, che attraversava una fase adolescenziale resa particolarmente delicata dal contesto famigliare e culturale in cui si collocava la sua esistenza</em> – si asserisce al capo c) del punto 3. – <em>che la difesa non smentisce ma anzi ne conferma la vulnerabilità, conferendo credibilità al quadro in cui gli abusi possono essersi verificati”</em>.</p> <p style="text-align: justify;">Da cui si è di riflesso addivenuti alla conclusione che <em>“Si impone dunque al Rev. Rutigliano </em><strong>– sotto la diretta responsabilità del Vescovo diocesano –</strong> <em>il </em><strong><em>divieto</em></strong><em> per </em><strong><em>anni quattro</em></strong><em>, a partire dalla notifica del presente Decreto, di esercitare qualunque ministero pubblico. Rimane unicamente consentita la celebrazione in forma privata della S. Messa</em> – si prosegue – <em>nello stesso periodo in cui egli si sottoponga ad un adeguato percorso psicologico di durata quadriennale, di cui verrà data tramite il </em><strong><em>Vescovo diocesano</em></strong><em> relazione annuale a questa Congregazione, mirante al consolidamento della maturità psico-affettiva e vocazionale del chierico”</em>.</p> <p style="text-align: justify;">Ma non solo, come per la famosa <strong>“legge del contrappasso”</strong> di dantesca memoria, nel paragrafo conclusivo del testo licenziato dalla <strong>Congregazione della Dottrina e della Fede</strong>, si dice ancora che <em>“Egli è tenuto alla celebrazione di </em><strong><em>dodici S. Messe</em></strong> (con cadenza mensile, per un anno) <em>a favore della vittima e della sua famiglia</em> – si epiloga con il sopraccitato documento – <em>in caso di inosservanza delle misure sopra indicate, al reo potranno essere inflitte pene più gravi, non esclusa la dimissione dallo stato clericale”</em>.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Quel 17 febbraio del 2010 quando lasciò per sempre Bivongi e Pazzano…</em> </strong></p> <p style="text-align: justify;">A margine della predetta sentenza di colpevolezza di don Francesco Rutigliano balzò particolarmente alla mente quel <strong>17 febbraio 2010</strong>, giorno in cui il giovane prete lasciò per sempre le comunità dei fedeli di Bivongi e Pazzano: un addio nato nella mestizia, a fare da contraltare al giubilo di cinque anni prima, l’<strong>8 ottobre 2006</strong>, allorché ad una settimana dall’ordinazione sacerdotale venne intronizzato quale nuovo parroco dei due sodalizi socio-religiosi.</p> <p style="text-align: justify;">Quel giorno di <strong>5 anni</strong> e <strong>mezzo</strong> fa, ironia della sorte, era il <strong>“Mercoledì delle Ceneri”</strong> notoriamente rivolto alla conversione, ed al pentimento, invitando a <em>“credere al vangelo”</em>. Quel giorno, egli se ne andò nella più completa solitudine, senza che nessuno dei suoi superiori fosse presente. E senza che venisse indicato alla comunità il suo sostituto, <strong>don Enzo Chiodo</strong>, che arrivò “soltanto” nove mesi dopo. Cosa che, col senno di poi, fece riflettere, e non poco, sulla piega che l’amara vicenda stava nel frattempo prendendo...</p> <p style="text-align: justify;"></p>