LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO <p style="text-align: justify;">Can. 1720 - Se l'Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto<b> per via extragiudiziale</b>: 1) renda note all'imputato l'accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l'imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi; 2) valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti; 3) se consta con certezza del delitto e l'azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. ⇒ 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.</p> <p style="text-align: justify;">Questo articolo si inserisce nell'ambito del capitolo riguardante il procedimento penale extragiudiziale e segue i canoni 1717 - 1719 che riguardano l'indagine previa del processo penale extragiudiziale.</p> <p style="text-align: justify;">Dunque l'unica cosa che si può evincere dalla citazione non è il tipo di reato canonico per il quale è stato condannato il monsignore, ma solo che la sua condanna è avvenuta con decreto extragiudiziale.</p> <p style="text-align: justify;">Deve precisarsi che il procedura extragiudiziale a cui fanno riferimento i canoni 1717 e seguenti si differenzia dal processo canonico penale amministativo (can. 1341 - 1363) ed è caratterizzato da particolare segretezza can. 1717: 'INDAGINE PREVIA</p> <p style="text-align: justify;">Can. 1717 - §1. Ogniqualvolta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto,<b> indaghi con prudenza</b>, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.</p> <p style="text-align: justify;">§2. Si deve provvedere che con questa indagine <b>non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno</b>.</p> <p style="text-align: justify;">Quindi questo processo ha come presupposto la notizia di gravi delitti che causano scandalo, tanto che il vescovo (l'Ordinario) non è obbligato a procedere all'azione penale, ma deve prima cercare di "convertire" il prete, riparando il danno ed evitando lo scandalo, come ci spiega il canone 1341:</p> <p style="text-align: justify;">Can. 1341 - L'Ordinario provveda ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene solo quando abbia constatato che né con l'ammonizione fraterna né con la riprensione né per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo.</p> <p style="text-align: justify;">Quindi il vescovo, una volta cercato di recuperare il reo, deve decidere se applicare il procedimento penale (can. 1717 e seg) o quello amministrativo (can. 1341 - 1363)</p> <p style="text-align: justify;">Dunque, senza entrare troppo nel merito della procedura, quello che si evince è che siamo di fronte a una procedura di particolare segretezza (che quindi comporta il segreto pontificio per le parti) e discrezione.</p> <p style="text-align: justify;">Ma c'è un particolare.</p> <p style="text-align: justify;">L'organo giudicante non è stato l'Ordinario diocesano (il vescovo) ma la Congregazione per la dottrina della fede. E su quali reati giudica la Congregazione? Sui delicta graviora, tra i guali (ma non solo) i reati sessuali e la pedofilia.</p> <p style="text-align: justify;">I delicta graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede venivano elencati nel modo seguente:nell’ambito dei delitti contro la santità dell'augustissimo sacramento e sacrificio dell'Eucaristia:</p> <p style="text-align: justify;">1° l'asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate (can. 1367 CIC e can. 1442 CCEO);? 2° l'attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima (can. 1378 § 2 n. 1 CIC e cann. 1379 CIC e 1443 CCEO); 3° la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico insieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica né riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale (cann. 908 e 1365 CIC; cann. 702 e 1440 CCEO); 4° la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l'altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe al di fuori della celebrazione eucaristica (cf. can. 927 CIC);</p> <p style="text-align: justify;">nell’ambito dei delitti contro la santità del sacramento della Penitenza:</p> <p style="text-align: justify;">1° l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo (can. 1378 § 1 CIC e can. 1457 CCEO); 2° la sollecitazione, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso (can. 1387 CIC e 1458 CCEO); 3° la violazione diretta del sigillo sacramentale (can. 1388 § 1 e 1456 CCEO);</p> <p style="text-align: justify;">nell’ambito, infine, dei delitti contro la morale:</p> <p style="text-align: justify;">1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età (cf. can. 1395 § 2 CIC ).</p>